Dal primo di ottobre scorso, le imprese ed i lavoratori autonomi che vogliono lavorare sui cantieri debbono ottenere la patente a crediti, prevista dall’art. 27 del D. Lgs. 81/2008. Sino al 31/10/2024, i requisiti potranno essere autocertificati ed inviati alla casella di posta elettronica certificata: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

Nel solco dell’italica tradizione, per complicare le cose l’Ispettorato ha pensato bene di richiedere agli operatori non un’unica dichiarazione,ma ben 2 dichiarazioni:
la prima è un’autocertificazione, ex art. 46 dpr 445/2000, con la quale l’impresa o il lavoratore autonomo autocertificano l’iscrizione alla CCIAA, il possesso del DURC, la certificazione della regolarità fiscale (DURF);
la seconda è una dichiarazione sostitutiva, ex art. 47 dpr 445/2000, con la quale l’impresa o il lavoratore autonomo dichiarano di essere in regola con gli adempimenti formativi, il possesso del documento di valutazione dei rischi (DVR), l’avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP).


A decorrere dal 1° novembre non sarà più possibile operare in cantiere con le autodichiarazioni effettuate a mezzo pec, bensì sarà obbligatorio, sempre salvo proroga al novantesimo, aver effettuato la richiesta di rilascio della patente attraverso il portale nazionale del lavoro, che, peraltro, risulta essere attivo.


Quindi, si consiglia vivamente, onde evitare provvedimenti di revoca derivanti dalla mancanza di uno o più requisiti, di mettersi velocemente in regola in modo da poter continuare ad operare all’interno dei cantieri.
Ricordo che le revoche saranno effettuate dalle Direzioni interregionali del lavoro oppure dalla Direzione centrale vigilanza e sicurezza del lavoro. Le verifiche potranno essere fatte d’ufficio a campione, ovvero durante accessi da parte dell’Ispettorato o di altri organi deputati alla vigilanza.


La revoca non dovrebbe essere un provvedimento inaudita altera parte, ma, prevedere un confronto con l’impresa o il lavoratore autonomo ed una valutazione proporzionale alla gravità dei fatti contestati. Se si dovesse arrivare alla revoca della patente, ipotesi estrema, dovranno passare dodici mesi dalla revoca prima di poter richiedere il rilascio di una nuova patente.
In ultimo, ma non per ordine di importanza, ricordo che l’autocertificazione e la dichiarazione sostitutiva sono da considerarsi come dichiarazioni rese a pubblico ufficiale. Quindi, se durante un accertamento risultassero false, oltre la revoca della patente si rischierebbe la denunzia in sede penale per violazione dell’art. 483 del codice penale.
Lo studio è naturalmente a disposizione per ogni adempimento connesso all’ottenimento della patente a crediti.

 

 

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