Ci troviamo di fronte alla riedizione del concordato di tremontiana memoria (correva l’anno 2000), arricchito da un condono 2018-2022 non proprio a prezzi di saldo. Andiamo con ordine, il concordato preventivo biennale cammina su due binari, il primo è afferente una sanatoria per le annualità 2018-2022, mentre il secondo binario concerne la determinazione predittiva del reddito per il biennio 2024-2025, ad eccezione dei contribuenti forfettari per i quali il reddito preventivo si ferma al 2024.
Platea potenzialmente interessata, tutti i contribuenti con partita iva che compilano il prospetto ISA, vi sono delle esclusioni che riguardano coloro che hanno debiti residui con l’Erario o debiti contributivi superiori ad €. 5.000,00 non sospesi o non rateizzati, sempre che non si sia verificata causa di decadenza dalla rateazione. Vi sono poi altri casi di esclusione legati ad eventuali condanne per reati tributari, alla mancata presentazione di una dichiarazione dei redditi nei 3 anni precedenti, al conseguimento di redditi esenti nel dichiarativo superiori al 40% del reddito complessivo dichiarato; contribuenti che si trovano nel primo anno di concordato ad aver aperto la posizione iva come forfettari, oppure che hanno avuto operazioni straordinarie (fusione e scissione), soggetti ISA di cui all’art. 5 Tuir (società di persone) che hanno modificato la base sociale.
Praticamente, una volta verificato che si rientra nei soggetti potenzialmente interessati dalla misura, aderendo al CPB per il biennio 2024-2025 si può accedere alla sanatoria per il periodo 2018-2022, mentre nel caso in cui non si aderisse al CPB è preclusa la possibilità di accedere alla sanatoria per le annualità 2018-2022.
In soldoni, mediamente si parla di una sanatoria non inferiore a 5k per le annualità 2018-2022, che potrà essere pagata in unica soluzione entro il 31/03/2025, oppure in 24 comode rate a decorrere dal marzo 2025 con aggravio di interessi al tasso legale sempre dal 01/04/2025.
Per quanto concerne il CPB si avrà un incremento medio del 10/15% dell’imponibile, chiaramente si parla di medie, la tassazione incrementale potrà essere versata con imposta sostitutiva secondo il seguente schema:
per i contribuenti con punteggio ISA 8, 9 o 10, l’aliquota è pari al 10%;
per i contribuenti con punteggio ISA 6 o 7, l’aliquota è pari al 12%;
per i contribuenti con punteggio ISA 5 o inferiore, l’aliquota è pari al 15%;
per i forfettari, l’aliquota è pari al 10%;
per i forfettari start-up, l’aliquota è pari al 3%.
Non vi sto qui ad elencare le cause di esclusione e decadenza, però vi posso segnalare la circolare 18/E/2024, nella quale sono elencate con dovizia di particolare i dettagli della misura.
Salvo proroghe al novantesimo, l’adesione deve avvenire entro il 31/10/2024.
Lo strumento rappresenta il classico caso di catastalizzazione del reddito, che in un momento congiunturale negativo come quello che stiamo affrontando, obiettivamente, potrebbe essere anche un boomerang. Inoltre, c’è da ricordare che nelle lettere che invia l’Agenzia delle entrate al contribuente relative al conteggio sanatoria pregressa, c’è un sinistro messaggio per coloro che non aderiranno, non dico perdete ogni speranza o voi che non aderirete, ma una cosa che ci si avvicina.
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